Art. 4.
(Parità, pluralismo, pace, accoglienza e integrazione).

      1. È compito della Regione, delle Province e dei Comuni rimuovere ogni ostacolo di ordine economico e sociale che impedisca il pieno sviluppo della persona e l'eguaglianza nel godimento dei diritti.
      2. Il Friuli Venezia Giulia promuove il diritto alle pari opportunità fra uomo e donna in ogni campo della vita sociale, economica e politica e in particolare nell'accesso, a tutti i livelli, alle cariche elettive e di nomina pubblica.

 

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      3. Il Friuli Venezia Giulia, perseguendo l'obiettivo della pari rappresentanza dei generi, promuove l'iniziativa di proprie leggi, volte a garantire condizioni di miglior equilibrio tra uomo e donna e informate ai princìpi e alle disposizioni della normativa statale e comunitaria più favorevoli in materia.
      4. Il Friuli Venezia Giulia persegue una politica di pace e di dialogo con tutti i popoli; promuove la cooperazione internazionale; ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; sostiene i processi di moratoria delle armi di distruzione di massa.
      5. Il Friuli Venezia Giulia ispira la propria azione ai princìpi di accoglienza e di integrazione degli stranieri regolarmente soggiornanti che risiedono nel suo territorio.